Carta dei Federalisti sardi – settembre 1990

Proposta sardista
1
La Repubblica Federale Italiana è costituita dall’unione politica delle Regioni storiche di diritto ordinario e speciale e si fonda sulla solidarietà.
2
È riservata al potere federale la competenza esclusiva nelle seguenti materie:
Politica estera;
Difesa nazionale;
Programmi economici generali e d’intesa con le regioni interessate, azioni dì riequilibro economico-sociale;
Politica monetaria;
Pubblica istruzione di grado superiore;
Tutela dei diritti fondamentali politici e sociali dei cittadini;
Polizia federale;
Lavori pubblici di rilevanza nazionale;
Provvedimenti essenziali perla salvaguardia e l’esistenza dello Stato;
Al potere federale è riservata altresì la competenza legislativa in tema di ordinamento giudiziario; ordinamento civile, penale, amministrativo e relative sanzioni e procedure.
3
Tutte le competenze non specificate nell’art.2 sono riservate al potere delle Regioni federate.
A queste è riservato altresì il potere legislativo concernente nell’ambito dei rispettivi territori nelle seguenti materie:
Ordine e sicurezza pubblica;
Ordinamento civile, penale, amministrativo e relative sanzioni.
4
Alle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto, nell’ambito dello Stato federale, uno status di autonomia speciale quale risulta dai rispettivi statuti che hanno rilevanza costituzionale. Alle stesse Regioni vengono riconosciute tutte le competenze; diritti e doveri presenti e future nelle altre Regioni federate, purché non in contrasto con i rispettivi statuti.
5
È in facoltà delle Regioni Federate realizzare consorzi o stipulare accordi interregionali per il perseguimento di comuni obiettivi;
tale facoltà è pure esercitabile con regioni di altri stati membri dell’Unione Politica Europea e, previ accordi con il governo federale, con regioni di paesi terzi.
6
Il Governo della Repubblica Federale è affidato al Presidente del Consiglio che lo esercita collegialmente con ministri – non parlamentari – da lui designati.
Il Presidente del Consiglio è eletto dalle camere riunite che gli accordano la fiducia sulla base di organico programma di legislatura.
Le stesse camere possono revocargli la fiducia a condizione che eleggano nel contempo il suo successore.
È in facoltà del Presidente del Consiglio dimettere e sostituire membri del suo Governo.
7
L’iniziativa legislativa federale spetta al Governo, ai componenti del Parlamento Federale, ai Parlamenti delle Regioni federate e ai cittadini che sottoscrivano la proposta legislativa in numero non inferiore a 50.000.
8
Il potere legislativo federale è esercitato dal Parlamento che si articola in due bracci: Camera dei deputati, proporzionalmente rappresentativa dei cittadini; Senato, pariteticamente rappresentativo delle Regioni federate.
9
L’esecuzione delle leggi federali, come l’attività amministrativa nel suo complesso, è, di norma, riservata alle Regioni federate.
10
Il Capo dello Stato è eletto dalle Assemblee legislative federali e dalle Regioni federate con voto qualificato.
11
Alla Federazione, fatte salve le deroghe disposte in favore della Regione Sarda e delle aree poste fuori della cinta doganale, è riservato l’accertamento e la riscossione dei dazi doganali e monopoli fiscali;
la Federazione ha altresì competenza concorrente con le Regioni federate per tutte le altre entrate costituite da imposte, tasse e contributi;
con la legge finanziaria viene fissata annualmente la quota di entrate riservata allo Stato federale per l’assolvimento dei suoi compiti istituzionali;
il venti per cento di tutte le entrate fiscali è comunque riservato allo Stato federale per promuovere il riequilibrio economico- sociale delle Regioni o aree svantaggiate sì da garantire a tutti i cittadini le pari opportunità.
12
Il potere giurisdizionale è affidato ai giudici e viene esercitato dalla Corte Costituzionale, dai Tribunali delle Giurisdizioni ordinarie e speciali; i magistrati sono nominati in conformità all’ordinamento giudiziario; sono indipendenti e soggetti alla legge.
I giudici della corte Costituzionale sono eletti a metà dalla Camera dei deputati e metà dal Senato.