Interrogazione scritta n.1431-91 del 12 luglio 1991 degli onn. Virginio Bettini (Verdi) e Mario Melis (Arc en ciel) alla Commissione


Oggetto: Tutela delle coste occidentali della Sardegna

In Sardegna, sulla costa occidentale, nel Comune di Bosa, in una zona di alto valore ecologico, già ricordata nell’interrogazione scritta n. 2906/90 (1), viene localizzato un insediamento turistico alberghiero lineare, mascheratura di un villaggio turistico, in zona Torre Argentina, onde aggirare l’ostacolo della presentazione di una Valutazione di Impatto Ambientale sulla base della direttiva 85/337/CEE (2).
Può la Commissione far sapere:
• se è al corrente che in maniera del tutto abituale si propongono “insediamenti alberghieri lineari” onde aggirare la direttiva comunitaria sulla VIA?
• se non è tempo che venga rivista la direttiva 85/337/CEE sulla VIA, aggiornandola negli essenziali parametri delle liste delle opere soggette a VIA, introducendo altresì la normativa sulla metodologia e la procedura di partecipazione?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione – 12 settembre 1991

  1. In base all’allegato II della direttiva 85/337/CEE, i progetti alberghieri sono soggetti alla procedura di valutazione di Impatto ambientale quando essi possono avere ripercussioni significative sull’ambiente.
    La Commissione suggerisce pertanto all’onorevole parlamentare di comunicarle informazioni dettagliate sulla zona in questione, sulle costruzioni e le caratteristiche ecologiche peculiari di tale zona nonché sul volume di costruzioni già esistenti in essa e sull’insieme del progetti previsti.
    Sulla base di tali informazioni, la Commissione potrebbe rivolgersi eventualmente alle autorità competenti per ottenere spiegazioni in merito.
    Inoltre, a causa della incompleta trasposizione di questa direttiva nella legislazione nazionale italiana, la Commissione ha recentemente inviato una lettera di intimazione alle autorità italiane perché provvedano a completare l’elenco del progetti dell’allegato II soggetti alla procedura di VIA.
  2. Alla luce della relazione quinquennale sull’attuazione della direttiva 85/337 negli Stati membri (art. II, par. 3), relazione che è in fase di elaborazione sulla base delle analisi dettagliate del testi legislativi e delle informazioni tecniche raccolte negli Stati membri, la Commissione potrebbe decidere di modificare talune disposizioni della direttiva nel senso proposto dall’onorevole parlamentare.