Disegno e proposte di legge:Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia – IX Legislatura- Camera dei Deputati – Seduta del 7 Marzo 1984

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione): Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri:   Norme   per   la   sanatoria dell’abusivismo nella piccola edilizia.
Presidente. Ha chiesto di parlare l’onorevole Melis. Ne ha facoltà.
Mario Melis. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi deputati, io voterò contro questo articolo e il suo intrinseco significato antiregionalistico. I tentativi di dare legittimazione giuridico-costituzionale ad una normativa che si concreta nella pura e semplice espropriazione di ampie sfere di competenza del potere autonomistico esprime l’indirizzo politico del Governo volto a ripristinare il vecchio, attraverso una molteplicità di disposizioni sulle materie più diverse.
Le regioni vedono ogni giorno di più restringersi i rispettivi spazi decisionali, sotto la costante pressione della burocrazia. L’articolo sottoposto al nostro esame esprime in termini esemplari questa linea di tendenza, là dove, per imporre la norma statale e sostituire così il potere regionale, si ricorre ad un artifizio giuridico consistente nel definire leggi di princìpi tutta una serie di disposizioni così particolari e specifiche da giungere sino alla quantificazione delle sanzioni, alla fissazione dei termini, alla definizione delle procedure, per cui alle regioni non resterà altra forma legislativa che quella di recepire, nel suo complesso, l’odierna normativa.
È stato osservato come il ricorso ad un nomen iuris non corrispondente alla sostanza dei contenuti giuridici della norma costituisca strumento surrettizio per eludere e vanificare le norme fondamentali e quindi, le fondamentali garanzie sancite dalla Costituzione. Non a caso i deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale esprimono pieno consenso a questo provvedimento, ne condividono l’impostazione che allinea ed appiattisce, nello stesso trattamento sanzionatore, il piccolo abusivismo del «borgataro» o dell’emigrato e quello della grande speculazione immobiliare che, attraverso l’edilizia, ha realizzato arricchimenti tanto illeciti quanto nefasti per la compromissione ed il futuro governo del territorio. Mentre per il «borgataro» o l’emigrato questo progetto di legge significa soprattutto sanzione, per lo speculatore arricchitosi sulla devastazione significa soprattutto sanatoria. È comprensibile che la destra veda questa norma con favore; soprattutto, però, con favore viene apprezzata la mortificazione del potere regionale, definito incapace, inadeguato, dispersivo e, quindi, da sostituire con l’iniziativa ed il decisionismo del più forte potere centrale.
Questi concetti sono emersi nel corso del dibattito ed espressi da quanti non sanno cogliere nella diversità tutta la ricchezza e molteplicità di condizioni e situazioni differenti nelle quali si articola lo Stato, le sue popolazioni ed i rispettivi territori. È bene, sottolineare il concetto che sul territorio ogni popolo scrive la propria storia, esprime le sue capacità creative, la fantasia e la spiritualità stessa che trasfonde nelle opere, che nel territorio restano a testimoniare l’attaccamento e l’impegno del popolo che lo abita. Il territorio appartiene al suo popolo e ne è, quindi, la peculiare ed irripetibile espressione. Espropriarne il governo, per gestirlo con norme pensate altrove e volte a disciplinare realtà diverse da quelle sulle quali dovranno essere applicate, significa provocare guasti le cui conseguenze durano nel tempo e, quando anche non siano irreversibili, esplicano non di meno negative influenze sullo sviluppo.
Questa norma scaturisce da un’errata concezione del rapporto tra regione e potere centrale. In effetti, si è spesso portati a parlare di regioni in antitesi allo Stato, là dove le regioni costituiscono la struttura stessa di base in cui si articola lo Stato. Non può ipotizzarsi, in uno Stato moderno, una tale antitesi, essendo le regioni un momento essenziale dello Stato medesimo. Non esistono, quindi, due poteri, uno regionale ed uno statale, ma un solo potere, che si articola nel territorio, con capacità e competenze che riservano al Governo centrale ambiti ben precisi di indirizzo, di coordinamento, di programmazione e di impulso, lasciando al potere regionale il compito di organizzare nel territorio, con proprie leggi, le grandi scelte e gli indirizzi generali che interessano il paese nella sua globalità, cogliendo però quanto di specifico, nuovo e diverso scaturisce dalla realtà sociale, economica, culturale e civile di ogni singola regione.
In materia urbanistica noi, in Sardegna, abbiamo problemi peculiari e specifici, che ben difficilmente possono essere disciplinati con le normative valide nelle regioni della Valle padana o dell’arco alpino. Proprio in virtù di questa peculiarità la regione Sardegna si è data una legge urbanistica che, pur se parziale, tende a salvaguardare le coste, affrontando così un tema particolarmente rilevante per il governo del territorio, sia per la fruibilità di questo che per la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, di cui si cerca di impedire la privatizzazione in atto.
Se questo articolo, così come è formulato, sarà approvato — ed io mi auguro vivamente che l’appello dei collega Macis ad un ripensamento venga accolto dalla maggioranza e dello stesso Governo —, temo che dovremo affrontare difficili confronti con il potere centrale, il quale, pur riconoscendo sul piano cartolare la specificità e la specialità del nostro statuto di autonomia (ricordo che, in base all’articolo 3, lettera f dello statuto, la regione Sardegna ha competenza primaria ed esclusiva in materia di edilizia e di urbanistica), non di meno proprio con questa norma ne vanifica il contenuto, estendendone al momento l’applicazione al nostro territorio. E, come veniva poc’anzi rilevato, l’applicazione sia pur temporanea della legge produrrà effetti giuridici su cui la futura legge regionale non potrà ovviamente ritornare, per il principio dell’irretroattività. Quando la nuova ed organica legge urbanistica regionale, in corso di approvazione, avrà finalmente attuazione, sarà condizionata dall’odierna legge sul condono edilizio divenuta ormai parte integrante dell’ordinamento giuridico dello Stato, al cui interno dovrà collocarsi, pertanto, anche la stessa legge regionale. Ciò significa — ripeto — celebrare il vuoto rito di un regionalismo negato nei fatti da un Governo che si ispira al più duro e pesante centralismo.
Ciò che più preoccupa è che il ricorso ad una normativa sull’urbanistica non è finalizzata ad un corretto governo del territorio ma funzionale al reperimento di risorse finanziarie destinate al riassestamento del bilancio. Ebbene, il fatto che per superare problemi di congiuntura non si esiti a far ricorso a strumenti suscettibili di sconvolgere i rapporti istituzionali tra il potere autonomistico e il governo centrale, mortificando con surrettizie norme definite di principio, i princìpi stessi sui quali si fonda la moderna concezione della democrazia regionalista, ci preoccupa e ci convince della necessità di contrastare l’approvazione di questo provvedimento e di votare contro (Applausi all’estrema sinistra).