8a Commissione – Senato della Repubblica – VII Legislatura – mercoledì 23 novembre 1977

«Ulteriore proroga del termine stabilito nell’articolo 7 della legge 2 aprile 1976, n. 105, concernente provvidenze a favore delle popolazioni della provincia di Viterbo colpite dal terremoto del febbraio 1971»

Dichiaro aperta la discussione generale.
Ottaviani. Mi accingevo a fare proprio la proposta contenuta nel parere della 5a Commissione, anche in considerazione del fatto che non si tratta di predisporre domande, ma anche di elaborare la documentazione che deve accompagnare le stesse, una documentazione, cioè, che richiede dei tempo, per cui il termine della proroga dovrebbe essere spostato per lo meno al 31 marzo 1978, anche per avere la certezza di non essere costretti, di qui a qualche mese, a dover ricorrere ad un’ulteriore proroga.
D’accordo quindi sul provvedimento, con la raccomandazione di far slittare i termini della proroga.
Segreto. Sono d’accordo sul provvedimento, però, per l’esperienza che ho fatto in merito a provvedimenti relativi a zone terremotate, propongo che la proroga slitti al 31 dicembre 1978.
Tonutti. D’accordo sullo spostamento del termine, però, senza esagerare nel più o nel meno, preferirei uno spostamento di sei mesi.
Non sono, inoltre, d’accordo col senatore Ottaviano le domande sono una cosa, le procedure un’altra. Intendo dire che una
volta che le domande sono state accettate, si è ammessi alle procedure, per cui soltanto in quel momento si presenta la documentazione necessaria.
Salerno, relatore alla Commissione. Vorrei fare una precisazione. Come ho detto, la variante al piano regolatore del comune di Tuscania è stata approvata alla fine del 1976 e poiché in essa si prevede anche la possibilità di ricostruire alloggi o parte di essi, bisogna presentare la domanda con le perizie relative.
Tonutti. Non conosco esattamente la legge del 1971, ma la determinazione di chi è danneggiato, di chi ha o non ha diritto, deve essere precisa, non può essere lasciata quasi indeterminata. Pertanto, proprio a seguito della precisazione fornita dal relatore, ritengo che sei mesi di proroga siano più che sufficienti: non dobbiamo slittare oltre il 30 giugno.
Melis . Vorrei chiarire un dubbio a me stesso.
Più che del termine della presentazione della domanda mi pare che ci si preoccupi del termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande, per cui sembrerebbe che lo spostamento del termine riguardi la documentazione che deve essere allegata alle domande già presentate, a meno che quella iterazione che troviamo nel secondo rigo (« a corredo delle domande e delle domande dirette a ottenere») non sia un errore.
Presidente. Potrebbe essere una proroga dell’una e dell’altra.
Melis. Resta il fatto che entro il termine devono essere presentate non solo le domande, ma anche le perizie, cioè tutta la documentazione inerente le domande. Pertanto, la salvaguardia di cui parlava il senatore Tonutti (basta presentare la domanda, poi, successivamente, si presenterà la documentazione) non mi sembra possibile. Ritengo opportuno, quindi, stabilire un termine adeguato.
Presidente. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Salerno, relatore alla Commissione. Non avevo preso visione del parere della Commissione bilancio, ma appariva evidente che i termini fossero molto brevi rispetto alle necessità previste dal disegno di legge. Personalmente penso che la proroga possa esaere concessa sino al 30 giugno. Non credo che esistano grossi problemi sia per quanto riguarda la presentazione delle domande, sia per la presentazione delle perizie a corredo delle domande; inoltre non mi sembra davvero opportuno prolungare ancora questa situazione.
Melis. In genere la documentazione riguarda la dimostrazione della titolarità del diritto reale del bene da ricostruire.
Salerno, relatore alla Commissione. Le situazioni sono diverse: il problema riguarda esclusivamente il centro storico di Tuscania, non l’intero Comune. In definitiva, quindi, ritengo che spostando il termine fino al 30 giugno 1978, si dia un lasso di tempo congruo per fare quanto previsto dal provvedimento.
La Forgia, sottosegretario diStato per i lavori pubblici. In effetti mi sembra abbastanza fondata l’esigenza di una ulteriore proroga, tenuto anche conto che i    benefici previsti da questa legge sono limitati agli immobili ricadenti nel centro storico e vanno esercitali a richiesta non solo per la presentazione delle domande, ma an
che delle relative perizie. L’articolo 7 della citata legge 31 dicembre 1976, n. 105, parla chiaramente di presentazione delle perizie a corredo delle domande e delle domande tendenti ad ottenere i benefici di legge. Mi sembra quindi che sulla fissazione di un termine che vada oltre quello del 31 dicembre 1977, che potrebbe anche essere quello del 30 giugno 1978, il Governo sia disponibile e d’accordo con il pensiero della Commissione.
Segreto. La mia proposta di prorogare tale termine al 31 dicembre 1978 non è tassativa, per cui mi dichiaro d’accordo anche sulla data del 30 giugno.
Presidente . Passiamo ora all’esame dell’articolo unico, di cui do lettura:
Articolo unico.
Il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande e delle domande dirette ad ottenere i benefici di cui all’articolo 6 de! decreto-legge 1° aprile 1971, numero 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971 n. 288. e successive modificazioni ed integra/ioni, già prorogato al 31 dicembre 1976 con l’articolo 7 della legge 2 aprile 1976. n. 105. è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.
Ricordo che è stato proposto un emendamento tendente a sostituire, all’ultima riga dell’articolo unico, le parole «al 31 dicembre 1977» con le altre: «al 30 giugno 1978».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l’emendamento predetto.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, quale risulta con l’emendamento predetto.
È approvato.
la seduta termina alle ore 10,35.